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D. 23/04/2007 n. 95
29.2 del Testo integrato, devono essere segnalate senza indugio da Terna all'Autoritā e alla Cassa e comportano l'applicazione automatica di una indennitā amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, riga c).
2. La penalitā di cui al comma 1 č versata alla Cassa entro quindici giorni dalla data della comunicazione di Terna.
3. Con riferimento alla perequazione generale per gli anni 2006 e 2007, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato da parte delle imprese distributrici, se successive al termine di cui al comma 42.9 del Testo integrato, devono essere comunicate all'Autoritā e alla Cassa e comportano l'applicazione, da parte della Cassa, di una indennitā amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, differenziato in relazione al meccanismo di perequazione interessato dalla modifica.
Art. 11 - Avvio di istruttoria conoscitiva
1. E' avviata un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare natura e responsabilitā dei ritardi relativi al completamento delle procedure di perequazione generale, ivi inclusi quelli riconducibili alle comunicazioni previste dalla disciplina del load profiling di cui alla deliberazione n. 118/03 e alle rettifiche operate dalle imprese di distribuzione sui dati di misura relativamente agli anni 2004 e 2005.
2. Nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 1, il Gestore dei servizi elettrici e Terna forniscono all'Autoritā, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, informazioni dettagliate ed aggiornate anche in relazione alle posizioni di contenzioso e/o insolvenza eventualmente presenti rispetto ad utenti del dispacciamento, relative agli anni 2004 e 2005.
3. La responsabilitā del procedimento č attribuita congiuntamente al Direttore della direzione tariffe e al direttore della Direzione Mercati dell'Autoritā, che acquisiscono, eventualmente con il supporto della Direzione Vigilanza e Controllo, ogni informazione e documentazione ritenuta opportuna ai fini dell'istruttoria.
4. Ai fini dell'istruttoria, analisi e valutazioni, ove ritenuto opportuno, possono essere effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni.
Art. 12 - Disposizioni finali
1. Il Gestore dei servizi elettrici ovvero Terna, ove non vi abbiano giā provveduto, attivano ogni azione necessaria ai fini della risoluzione delle posizioni di contenzioso e/o insolvenza connesse ai ritardi nelle determinazioni a titolo definitivo delle partite di dispacciamento e load-profiling degli anni 2004 e 2005.
2. Le indennitā eventualmente applicate ai sensi dei precedenti articoli 6, 9 e 10 del presente provvedimento, sono versate sul Conto di gestione di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato.
3. Resta salva la facoltā dell'Autoritā di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
4. Il presente provvedimento č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autoritā (www.autorita.energia.it) affinchč entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
5. Il presente provvedimento č trasmesso all'Acquirente unico S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e a Terna S.p.A.
Milano, 23 aprile 2007 Il presidente: Ortis
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